Manfredini prosciolto, l’Atalanta protesta

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Un pò come successo alla fine del 2006 con le sentenza ai colpevoli del processo a Calciopoli le sentenze dello scandalo sul calcio scommesse lascia molte perplessità e sopratutto una domanda chi è colpevole e chi non lo è visto che non esiste una netta e chiara presa di posizione.

©Dino Panato/Getty Images
Il caso più lampante è quello dell’Atalanta stangata da Palazzi per responsabilità oggettiva per il coinvolgimento diretto di Manfredini e Doni. Le richieste di Palazzi furono avallate in primo grado avallando le colpe delle due bandiere della Dea, il secondo grado a riabilitato Manfredini lasciando però a -6 la pena per i bergamaschi. In molti sperano che le motivazioni sveleranno l’arcano e faranno luce su un provvedimento che ha la sensazione di esser ancora una volta sommario e non basato su prove inconfutabili. Di seguito vi riportiamo tutte le decisione della sentenza di secondo grado Tesserati: BELLAVISTA Antonio – Ricorso respinto: squalifica per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc; BRESSAN Mauro – Non aveva presentato ricorso: squalifica per 3 anni e 6 mesi; BUFFONE Giorgio – Ricorso respinto: inibizione per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc; CIRIELLO Antonio – Non aveva presentato ricorso: inibizione per 1 anno; DONI Cristiano – Ricorso respinto: squalifica per 3 anni e 6 mesi; ERODIANI Massimo: Non aveva presentato ricorso: squalifica per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc; FABBRI Gianni – Ricorso accolto: prosciolto dagli addebiti contestati. Annullata la decisione impugnata di inibizione per 5 anni; GERVASONI Carlo – Ricorso respinto: squalifica per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc; MANFREDINI Thomas: Ricorso accolto: prosciolto dagli addebiti contestati. Annullata la decisione impugnata di squalifica per 3 anni; PAOLONI Marco – Ricorso respinto: squalifica per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc; QUADRINI Daniele – Ricorso respinto: squalifica per 1 anno; ROSSI Leonardo – Non aveva presentato ricorso: squalifica per 1 anno; SANTONI Nicola – Ricorso respinto: squalifica per 4 anni; SAVERINO Davide – Ricorso respinto: squalifica per 3 anni; SIGNORI Giuseppe – Ricorso respinto: squalifica per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc; SOMMESE Vincenzo – Ricorso respinto: squalifica per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; VELTRONI Giorgio – Ricorso respinto: inibizione per 4 anni. Società: ALESSANDRIA – Ricorso respinto: retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato di competenza (campionato 2010/2011); ASCOLI – Ricorso respinto: penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nel campionato 2011/2012 e ammenda di euro 50.000; ATALANTA – Ricorso respinto: penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nel campionato 2011/12; BENEVENTO – Ricorso parzialmente accolto: ridotta da 9 a 6 punti la penalizzazione da scontarsi nel campionato 2011/2012. Confermata l’ammenda di euro 30.000; CREMONESE – Ricorso respinto: penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nel campionato 2011/12 e ammenda di euro 30.000; CUS CHIETI – Ricorso parzialmente accolto: confermato 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato 2011/2012, ridotta da 4.500 euro a euro 500,00 l’ammenda; ESPERIA VIAREGGIO – Ricorso respinto: penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nel campionato 2011/12; VERONA – Ricorso respinto: ammenda di euro 20.000; PIACENZA – Ricorso respinto: penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nel campionato 2011/2012 e ammenda di euro 50.000; PINO DI MATTEO C5 – Non aveva presentato ricorso: penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nel campionato 2011/12 e ammenda di euro 1.000; PORTOGRUARO – Ricorso parzialmente accolto: ammenda ridotta da euro 20.000 a euro 10.000; RAVENNA – Non aveva presentato ricorso: esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio federale a uno dei campionati di categoria inferiore e ammenda di euro 50.000; REGGIANA – Ricorso respinto: penalizzazione di 2 punti in classifica da scontare nel campionato 2011/12; SASSUOLO – Ricorso respinto: ammenda di euro 20.000; SPEZIA – Ricorso accolto: annullata la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nel campionato 2011/12; TARANTO – Non aveva presentato ricorso: penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nel campionato 2011/12; VIRTUS ENTELLA – Ricorso parzialmente accolto:ridotta l’ammenda inflitta in euro 10.000, da euro 15.000

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