Moggi vs Pistocchi: lite a Sportitalia

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Le sortite di Luciano Moggi in televisione fanno sempre notizie sopratutto quando a ribattere le sue tesi ci si trova di fronte uno dei più ferrei accusatori. La trasmissione diretta dall’ottimo Criscitiello su Sportitalia metteva di fronte Big Luciano e il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi. Inevitabile tornare su Calciopoli e sulle differenza di quel calcio con quello attuale, i due si minacciano, promettono denunce alzando i toni della trasmissione.

1 COMMENTO

  1. per i pinocchi giornalisti e i perdentoni-spreconi
    Per onor di verità è la giusta cultura ed informazione:

    Il Presidente Sandulli con la sua testuale dichiarazione “ non ci sono illeciti “nel 2006, ripetuta anche oggi, con l’aggiunta dell’invenzione della storia della cravatta, mentre c’era chi non portava manco i pantaloni, e che oggi la Juventus , patrimonio del calcio Italiano, è più simpatica, o che comunque ha meritato quei scudetti revocati, che la sua sentenza ha tolto ogni dubbio sulla Juventus dai centimetri di Turone ad oggi, perché non c’era qualcosa sotto come detto nelle chiacchiere da bar, ma la violazione “ del principio Decubertiano “ ( anche simulare un rigore si viola il principio Decubertiano, ma per questo non si spedisce una squadra in serie B);Il Presidente della Corte Costituzionale Vincenzo Caianello, esperti giuristi, Carraro, addetti ai lavori, ecc, hanno più volte affermato che le sentenze di calciopoli sono state affrettate;Il Tribunale ordinario di Roma (processo GEA) con la sua sentenza che ha derubricato l’intero impianto d’accusa;Il Tribunale ordinario di Napoli con la decisione di estromissione di responsabilità della Juventus, e il Presidente della Corte si è fatta -scappare- l’affermazione “ ci sono processi più seri”, visto l’incalzare dei PM, e le difficoltà dei testimoni dell’accusa che spesso cadono in contraddizione su fatti, date, nomi e partite, o fanno dichiarazioni per sentito dire, infatti, meglio una cosa vista che cento cantate o è difficile cercare un gatto nero in una stanza buia, specialmente quando non c’è, cominciano a far luce sull’intera vicenda;Le statistiche ufficiali ( RSSSF, WIKIPEDIA, SOLE24ORE, F.I.F.A. CLUBS, U.E.F.A EUROPEAN CLUBS) della Juventus e dei suoi calciatori ( nazionale Italiane ), dichiaravano prima di farsopoli: Juventus prima in Italia, quarta in Europa, tra le prime dieci nel mondo, per risultati sportivi, economici e contabili, e nel 2009 la Juventus è eletta 2° squadra del XX secolo, dal 1901 al 2000 dalla IFFHS, storia di statistiche del calcio, dopo il Real Madrid non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire e peggior ceco di chi non vuol vedere;Le Coppe dello Scudetto, originali, 2005 e quella del 2006, sono esposte nella bacheca dei trofei della Juventus a Torino, la federazione non ha chiesto la restituzione;Il Tribunale dello Stato di Pace di Lecce ha assolto Moggi e De Santis da illecito sportivo, su richiesta danni di tifosi di Lecce, senza contare il reintegro di parecchi addetti ai lavori riabilitati dai vari Tribunali dello Stato e dal T.A.R., vedi Paparesta, Bergamo e Pairetto assolti dall’accusa di aver truccato i sorteggi dal Tribunale promo grado e di Appello di Roma, che ha condannato un noto giornalista al risarcimento di 1.000,00 euro per diffamazione, ecc., mi permetta di aggiungere che la storia giudiziaria Italiana è purtroppo, piena di errori di valutazioni e di condanne ( vedi caso Enzo Tortora ), con conseguenze di danni, non solo di risarcimenti economiche a carico dei cittadini/contribuenti Italiani, con processi inani e fallaci. Moggi non è il solo, omissis su i nomi di altri personaggi del calcio ritenuti i vergini della situazioni. Ma fortunatamente il sistema implica vari gradi di giudizi, 1 grado, 2 grado ecc., e tiene presente, entrando nell’oggettività delle questioni; il superamento della presunzione d’innocenza, la fondatezza delle prove, l’oltre ragionevole dubbio che costituisce presupposto logico per un’ammenda. sanzione, o condanna, il merito, i fatti, le prove non solo indizi, i motivi, i dati certi, le condizioni, le provenienze, parità tra accusa e difese, effettive responsabilità, la cosa ( l’arma del delitto, i soldi) che giustifica la condanna ecc., che sono canoni e principi fondamentali della giurisprudenza consolidata e del diritto, elementi che nel precipitoso processo sportivo, tenutosi fuori da ogni canone giudiziario e logica giudiziaria erano completamente assenti ( non è giustificabile e corretto giuridicamente, come fanno alcuni, separare il processo sportivo da quello ordinario, civile, penale o amministrativo, visto che hanno lo stesso motivo, lo stesso fatto, la stessa fonte, gli stessi soggetti e la stessa natura della questione), e per quanto riguarda le schede svizzere, esiste lo spionaggio industriale usato da altri…… e le qualità dei prodotti, dal processo di Napoli emerge che non era il solo Moggi a servirsi di quelle schede, senza contare la provenienza delle intercettazioni e le eventuali operazioni di phreaking. Chiunque può essere accusato di rubare, il Colosseo, il Partenone, il Tamigi, la Fontana di Trevi, la Scala di Milano, aspettiamo è la verità, la sapremo. La stampa e i media in generale che nel 2006 colpiti da una sorta psicosi di massa, oggi sono colpiti da mutismo galoppante, avevano dimenticato che il diritto di cronaca consiste nel diritto a raccontare i fatti per come accadono, con ogni mezzo ritenuto idoneo. Tale diritto deriva direttamente dalla norma che tutela la libertà di espressione, sancita dall’art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana.Il diritto di cronaca si applica in primis ai giornalisti. Con i propri articoli, un giornalista ha il diritto a raccontare dell’avvenimento di un evento di pubblico interesse. Il diritto di cronaca si estende a chiunque, anche non iscritto all’albo dei giornalisti, voglia raccontare ad altri vicende avvenute. Il diritto di cronaca si manifesta quindi attraverso la narrazione di fatti, rivolgendosi alla collettività indiscriminata. La linea di demarcazione che separa il diritto di ognuno a manifestare il proprio pensiero (caposaldo della Costituzione, art 21, e della Dichiarazione universale dei diritti umani, art 19) ed il reato di diffamazione è sottile e spesso invisibile (l’accusa di reato di diffamazione può scattare se si comunica a più persone qualcosa riguardante un’altra persona, a prescindere dalla verità del fatto raccontato, art 595 CP).La discriminante del diritto di cronaca nasce dalla necessità della comunità ad essere informata su ciò che avviene all’interno del territorio Statale: secondo l’art. 1 della Costituzione Italiana infatti “Il popolo è sovrano” e deve poter ricevere un quadro dettagliato sia di ciò che accade nel Paese, sia delle persone alle quali delega l’esercizio della sovranità della “cosa pubblica” (res publica). In questo caso la funzione della cronaca è quella di raccolta e diffusione delle informazioni.I diritti e i doveri dei giornalisti italiani sono contenuti nella legge professionale n. 69/1963, all’art. 2, e l’art. 48 della legge dispone il procedimento disciplinare per gli iscritti all’Albo che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro o alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine. Il codice di deontologia (Carte Deontologiche) relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica è stato elaborato ai sensi dell’art. 25 della legge n. 675/1996 ed è in vigore dall’agosto 1998. Esistono dei limiti ai quali attenersi: prima di tutto il fatto raccontato deve essere vero; la forma d’esposizione deve essere chiara, non ridondante ma soprattutto civile, non offensiva e consona al buon costume; inoltre l’evento deve attirare l’interesse pubblico alla conoscenza dello stesso e per questo dovrà rispondere dei requisiti di attualità, utilità sociale e pertinenza (cioè devono essere usate le sole notizie necessarie al racconto della notizia). La mancata soddisfazione di uno di questi tre principi rende invalido il diritto di cronaca. Elementi essenziali del giornalismo corretto sono, tutela della personalità altrui, obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti, rispetto degli ideali della lealtà e della buona fede, obbligo a rettificare notizie inesatte e a riparare eventuali errori, rispetto del segreto professionale sulle fonti delle notizie.(“Ecco cosa devono ricordare ed imparare i tanti pinocchi-giornalisti, prendendo esempio dalle grandi firme e maestri (ENZO BIAGI, ENRICO AMERI, SANDRO CURZI, SANDRO CIOTTI, NANDO MARTELLINI, VLADIMIRO CAMINITI), e non andare a caccia di notizie con troppa insistenza, o senza troppi scrupoli, perché non è mai un bello spettacolo. Eccitati all’idea di vedere il loro nome in prima pagina, e magari di vincere un premio, o intimiditi da un direttore autoritario, nel corso degli anni (dal 2006), hanno commesso ogni genere di atrocità professionali, pressappochismo giornalistico, disinformazione, faziosità giornalistica e mediocrità.”). Mi scusi il mio lungo intervento, ma essendo sportivo, avendo giocato a calcio, ed essendo amante del calcio, quello del rettangolo verde, che è il vero giudice di ogni partita, e non quello da bar o parlato dove sono facili le illazioni, e cercando di amare il calcio e non di distruggerlo, quindi per onestà intellettuale, lasciando libero ad ognuno le proprie considerazioni, e appellandomi alla sua obbiettività e sportività che la contraddistingue, seguiamo il processo di Napoli di calciopoli (sul sito radio radicale “processo a Luciano Moggi”) e quello di Milano Telecom, il rito abbreviato processo Girando appello (sentenza prima di Natale- vedere dispositivo sentenza 1 grado) e l’articolo 39 codice giustizia sportiva (vedi caso Guardiola), e facciamo trionfare la verità.

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