Giudice Sportivo: chiusa la curva del Bologna

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Tifosi Bologna, Stadio Dall' Ara | © Mario Carlini / Iguana Press / Getty Images

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 20 gennaio 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate, in merito alla 20° giornata di campionato ed in particolare su Bologna-Napoli.

Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Bologna – soc. Napoli del 19 gennaio 2014 nella quale, tra l’altro, si attesta che”prima dell’inizio della gara, dalla Curva Bulgarelli, occupata dai tifosi bolognesi, si levava il coro – oh Vesuvio lavali col fuoco -; il coro veniva reiterato al 10° p.t. ed al 24° s.t. e veniva percepito da tutto lo stadio. Gli scriventi erano posizionati uno nei pressi della curva bolognese, uno nei pressi del centrocampo e l’ultimo nei pressi della curva dei napoletani. Nella curva occupata dai tifosi del Bologna veniva esposto uno striscione ai minuti 25° e 45° del secondo tempo che riportava la scritta – sarà un piacere quando il Vesuvio farà il suo dovere”;

Tifosi Bologna, Stadio Dall' Ara | © Mario Carlini / Iguana Press / Getty Images
Tifosi Bologna, Stadio Dall’ Ara | © Mario Carlini / Iguana Press / Getty Images

Ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di origine territoriale”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”;
considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Bologna deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS;
rilevato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita dalla società alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la soc. Bologna con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato Curva Bulgarelli privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

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