Archiviazione e prescrizione, per lo scudetto 2006 decide la Figc

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Stefano Palazzi

Come ampiamente previsto il lavoro di Palazzi ha partorito l’archiviazione per prescrizione nei confronti di Inter e Massimo Moratti. Le norme federali in materia erano chiare e chiaro allo stesso modo era l’utilizzo alla lettera a cui il procuratore avrebbe fatto affidamento. Quel che non cambia però è l’assegnazione dello scudetto del 2006, anche se alcune testate sportive hanno infatti titolato con “lo scudetto resta nerazzurro” o simili non è cosi, la revoca dello scudetto non ha prescrizione e a tal proposito dovrà pronunciarsi il consiglio federale il prossimo 5 luglio per poi dare un esito nella seduta del 18.

Stefano Palazzi | © Andreas Solaro/Getty Images
Questo il comunicato apparso sul sito della Figc Il Procuratore federale, esaminati gli atti dell’indagine inerente alle trascrizioni delle conversazioni telefoniche depositate presso il Tribunale di Napoli nel noto processo penale in corso di svolgimento ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha disposto l’archiviazione del procedimento, non essendo emerse dalle risultanze istruttorie e dai contatti telefonici in atti fattispecie di rilievo disciplinare procedibili, non coperte da giudicato ovvero non prescritte ai sensi dell’art. 18 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti. Pertanto, con provvedimento a parte, è stata disposta l’archiviazione degli atti: 1. nei confronti del presidente del Palermo sig. Maurizio Zamparini e della Società Palermo: perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare con riferimento alla condotta del presidente medesimo. 2. nei confronti del sig. Roberto Zanzi, all’epoca dei fatti, dirigente dell’Atalanta e della società Atalanta: perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare. 3. nei confronti del sig. Massimo De Santis, all’epoca dei fatti, arbitro internazionale della Can A e B: perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare. 4. nei confronti del presidente del Cagliari sig. Massimo Cellino e della società Cagliari: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti. 5. nei confronti del presidente del Chievo sig. Luca Campedelli e della società Chievo Verona: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti. 6. nei confronti del sig. Rino Foschi all’epoca dei fatti, dirigente del Palermo e della società Palermo: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti, con riferimento alla condotta del dirigente medesimo. 7. nei confronti del sig. Luciano Spalletti, all’epoca dei fatti, allenatore dell’Udinese e della società Udinese: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti. 8. nei confronti del sig. Sergio Gasparin, all’epoca dei fatti, dirigente del Vicenza e della società Vicenza: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti. 9. nei confronti del direttore sportivo sig. Nello Governato: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti. 10. nei confronti del presidente dell’Empoli sig. Fabrizio Corsi e della società Empoli: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti. 11. nei confronti del presidente del Livorno sig. Aldo Spinelli e della società Livorno: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti. 12. nei confronti dell’allora socio di riferimento dell’Internazionale sig. Massimo Moratti e della società Internazionale: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti. 13. nei confronti dell’allora presidente dell’Internazionale (deceduto l’anno 2006) sig. Giacinto Facchetti e della società Internazionale: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili ovvero non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti. 14. nei confronti del presidente della Reggina sig. Pasquale Foti e della società Reggina: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato. 15. nei confronti del sig. Leonardo Meani, all’epoca dei fatti, dirigente della società Milan e della società Milan: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti. 16. nei confronti dei sigg. Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all’epoca dei fatti, Commissari Can A e B, del sig. Gennaro Mazzei, all’epoca dei fatti, Vice Commissario Can A e B e del sig. Tullio Lanese, all’epoca dei fatti, presidente dell’Aia: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti.

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